L’art. 2086 del c.c. col comma 2, ha introdotto dall’art. 375 del Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (D.L. 14/2019), quanto segue: «l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato per prevenire le crisi e la perdita della continuità aziendale».
– L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
– L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.