L’anatocismo bancario

Per Anatocismo s’intende l’applicazione degli interessi sugli interessi nei contratti di conto corrente e più precisamente, con capitalizzazione:”trimestrale” a favore della banca (generando l’effetto interessi su interessi); “annuale” favore del cliente. Il codice civile, ed in particolare l’art.1283 dispone che: ” In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono pro- durre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.”. L’articolo successivo 1284 al comma comma 2, prevede che i tassi superiori al tasso legale devono essere accettati per iscritto.La giurisprudenza di merito, in precedenza, ha ritenuto le clausole inserite nei contratti, stipulati con le banche, lecite, in virtù del loro riconoscimento quali “usi contrari” alla normativa vigente (Cass. 5.6.1987, n.4920). L’ABI ha inserito tra le clausole N.U.B. ( norme uniformi bancarie) l’Art. 7, comma 3, che così recita:” gli interessi dovuti dal correntista all’Azienda di credito si intendono determinati alle condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piaz-za”.Ma nel corso del 1999 e precisamente con sentenze 2374/99 – 3096/99 – 12507/99, mutando indirizzo, la Cassazione ha riscontrato che l’accettazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi rappresentava la generica accettazione di un contratto predisposto dall’istituto di credito. L’inserimento di suddetta clausola violava quindi il divieto anatocistico (domanda giudiziale o convenzione posteriore alla loro scadenza e, un termine di almeno sei mesi).Veniva in sostanza sancita la nullità di tali clausole affermando che la periodicità del calcolo degli interessi doveva essere paritetica sia a favore della banca che a favore del cliente. Tale sentenza ha avuto effetti significativi producendo il diritto, da parte dei correntisti, di richiedere la restituzione degli interessi passivi corrisposti in eccedenza.